Parere dell'associazione professionale - richiesta d'ufficio o produzione da parte del professionista - ammissibilità - condizioni.*
Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della Determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 cod. civ., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute. ( V 2560/66, mass n 324926; ( V 1800/62, mass n 252855).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985