Libretto di lavoro - fogli paga - indicazioni consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro - valore probatorio - prova testimoniale contraria - ammissibilità.
Le indicazioni contenute nei fogli paga e nel libretto di lavoro, quando consistano in attestazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi. Le predette annotazioni, peraltro, ben possono essere contrastate con la prova testimoniale, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ. è limitato alla prova contro documenti aventi valore di convenzione tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 983 del 07/02/1985