Lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - determinazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5122 del 12/10/1984
Prescrizione - domanda di riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio, per effetto del computo di un periodo lavorativo antecedente alla data di assunzione del lavoratore, così come determinata dal datore - prescrizione decennale ordinaria - applicabilità - decorrenza - estensione alle conseguenti pretese patrimoniali e non patrimoniali - sospensione della prescrizione nel corso del rapporto - esclusione.
La domanda di riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio, per effetto del computo di un periodo lavorativo antecedente alla data cui il datore di lavoro fa risalire l'assunzione del lavoratore, è soggetta (come la pretesa di una maggiore qualifica) alla prescrizione decennale ordinaria, con decorrenza dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui ne è avvenuta la contestazione, da parte del datore di lavoro, attraverso la fissazione di una data iniziale del rapporto pretermissiva di quel periodo. Lo stesso termine prescrizionale si applica, con la medesima decorrenza, anche alle pretese patrimoniali e non patrimoniali dipendenti da detto riconoscimento ed è insuscettibile di sospensione nel corso del rapporto, a differenza della prescrizione quinquennale delle pretese retributive aventi una causa autonoma da quella della maggiore anzianità ed assistite dalla speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5122 del 12/10/1984