Pensione e assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971 - Inabilità perfezionatasi successivamente al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento relativo - Insussistenza - Mantenimento dei medesimi benefici dopo il compimento di tale età - Esclusione - Fondamento.
La pensione e l'assegno di inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8644 del 03/04/2017