Enti pubblici non economici In genere.
Ai fini dell’individuazione dei titoli necessari per l’assegnazione del personale agli uffici di informazione e comunicazione di cui all’art. 6 della l. n. 150 del 2000, la fonte regolamentare cui rinvia l’art. 5 della medesima legge, pur prevedendo requisiti minimi, ha salvaguardato l’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, sicché non sussiste alcun contrasto tra l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 422 del 2001 e la circolare INPS del 25 ottobre 2001, nella parte in cui l’ente ha riservato l’attribuzione della posizione di responsabilità ai dipendenti con i profili professionali più elevati.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8605 del 03/04/2017