lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
Accertamento della permanenza del rapporto e condanna all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto - Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto - Rilevanza - Fattispecie in materia di domanda di prepensionamento successiva alla reintegra.
In materia di tutela reale del posto di lavoro, l'ordine di reintegrazione, che costituisce condanna generica all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto e contiene, altresì, pronuncia di accertamento di inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto nel momento in cui è stato intimato, resta condizionato, per entrambi i detti profili, alla permanenza effettiva del rapporto di lavoro dopo il recesso e, quindi, alla possibile incidenza di ulteriori atti o fatti idonei a determinare l'estinzione del rapporto stesso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse cessato a seguito della richiesta di prepensionamento presentata dal lavoratore in data successiva alla reintegrazione e quindi accettata dal datore di lavoro).
Corte di cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22735 del 04/10/2013