Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretaZIONE - Violazione o falsa applicazione di contratto collettivo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1582 del 24/01/2008
Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Applicabilità dei criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Sussistenza - Onere della parte ricorrente di concreta specificazione dei canoni ermeneutici assunti come violati - Necessità.
Il giudice di legittimità, nel caso sia stata denunciata la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 27 della legge n. 40 del 2006, può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la cui natura negoziale impone che l'indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle preleggi; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1582 del 24/01/2008