Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 46 del 03/01/2017
Accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto - Differenze retributive - Determinazione - Criterio dell'assorbimento - Applicabilità - Obbligo di restituzione del trattamento superiore ai minimi contrattuali - Condizioni.
Nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo; ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento più favorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 46 del 03/01/2017