Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - divieto di ritenzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n.
Conferimento dell'incarico a due professionisti - Compenso per le rispettive prestazioni professionali - Liquidazione in modo unitario – Inammissibilità.
Il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, e della relativa responsabilità, desumibile dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo e dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 1815 del 1939, non trova deroga nel caso di contestuale conferimento dell’incarico a due professionisti, ove specificamente espresso con riguardo alle rispettive ed autonome prestazioni in ragione delle diverse competenze professionali, con la conseguenza che un siffatto incarico deve ritenersi conferito ai singoli professionisti e per l'effetto il compenso dovuto per le rispettive prestazioni professionali non può essere liquidato in modo unitario, bensì a ciascuno di essi con riferimento all'attività in concreto prestata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27350 del 29/12/2016