Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno - Divieto per le donne – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4802 del 24/04/1993
Rimozione contrattuale ex art. 5 legge n. 903 del 1977 - Carattere vincolante per le sole iscritte ai sindacati stipulanti - Dissenso di quest'ultima - Inefficacia - Limiti.
Il contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale), cui l'art. 5, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) riserva in via esclusiva la possibilità di diversa disciplina o di rimozione del divieto (stabilito dal precedente primo comma in relazione alle aziende manifatturiere, anche artigianali) di adibire le donne (eccettuate quelle che svolgono mansioni direttive e le addette ai servizi sanitari aziendali) al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6), è vincolante solo per i soggetti iscritti alla parte sindacale stipulante; ed in tale ambito - una volta esauriti, secondo la dialettica interna propria dell'organismo collettivo, i processi interni di formazione delle scelte negoziali del sindacato - il dissenso dei singoli iscritti, espresso in costanza d'iscrizione al sindacato, è improduttivo di effetti (indipendentemente dalla circostanza che esso sia o no portato a conoscenza della parte datoriale direttamente interessata) sul contratto collettivo, la cui legittimità, in relazione all'esigenza (presupposta dalla norma) di un'organizzazione del lavoro tale da rendere compatibile il lavoro notturno con la tutela della salute e della sicurezza della donna, deve essere di volta in volta verificata dal giudice con apposita indagine di merito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4802 del 24/04/1993