Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1361 del 04/02/1993
Elemento della subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Prescrizioni impartite dal datore di lavoro con la mera indicazione del tipo di lavorazione affidato - Insufficienza.
L'elemento della subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro a domicilio (anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 877/1973) presuppone la preventiva prescrizione da parte dell' imprenditore di specifiche direttive circa l'esecuzione del lavoro, le sue caratteristiche o i suoi requisiti ed il successivo controllo del prodotto finito; tali prescrizioni possono essere inizialmente impartite una volta per tutte al prestatore (anche mediante la consegna di un modello da eseguire non solo nelle sue linee essenziali ma in tutti i minimi particolari, che devono corrispondere integralmente a quelli prestabiliti, così da escludere in pratica ogni margine di autonomia esecutiva della prestazione) e non possono quindi realizzarsi con la mera indicazione del tipo di lavorazione affidato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1361 del 04/02/1993