Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2674 del 14/03/1991
Bandi di concorso - Eliminazione con successivo bando di un requisito o di ammissione previsto dal bando precedente - Revoca della promessa costituita dal primo bando - Configurabilità - Legittimità - Condizioni - Mancanza - Conseguenze.
Con riguardo al concorso per l'assunzione di personale, la eliminazione, ad opera di un successivo bando, di un requisito di ammissione previsto dal bando precedente, benché risulti più favorevole per la generalità degli aspiranti e pregiudizievole solo per alcuni di essi, implica non già una semplice modifica ma una revoca della promessa costituita dal primo bando e la legittimità di tale revoca - ove l'interpretazione di quel bando ne comporti la qualificazione come atto vincolante ed irrevocabile a seguito della presentazione di domande di ammissione - può derivare solo dall'accertamento di una giusta causa, la quale non può risolversi in un diverso apprezzamento del promittente in ordine al proprio interesse ne' può fondarsi sull'interesse di soggetti diversi dai destinatari dell'originaria promessa, comportando però l'illegittimità della revoca solo la possibilità di una condanna all'espletamento del concorso in conformità del bando revocato o al risarcimento dei danni, con esclusione invece della possibilità di una sentenza costitutiva (ex art. 2932 cod. civ.). del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2674 del 14/03/1991