Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 683 del 21/01/1995
Trasferta o missione - Requisito indefettibile - Temporaneità dell'assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella abituale - Art. 89 C.C.N.L. per il personale impiegatizio delle aziende di credito - Portata.
La temporaneità dell'assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella abituale costituisce requisito indefettibile della cosiddetta trasferta o missione (a differenza del trasferimento), il quale trova riscontro nella circostanza che all'esito della trasferta o missione vi sarà il rientro del lavoratore. Pertanto l'applicazione dell'art. 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio delle aziende di credito, il quale prevede che il lavoratore possa essere inviato in missione temporanea fuori residenza e stabilisce, altresì, il trattamento che in tal caso gli compete, implica l'accertamento, riservato al giudice del merito, di quale sia il luogo fuori del quale il lavoratore venga inviato e nel quale deve ravvisarsi la residenza, restando peraltro escluso che il referente di cui alla norma contrattuale citata possa essere ravvisato nella residenza da assumere con la prima destinazione (rispetto alla quale tutte le ulteriori assegnazioni costituirebbero trasferta ai fini del riconoscimento della relativa indennità) quando in base al contratto sia prevista l'assegnazione temporanea del lavoratore a varie dipendenze dell'azienda sin dall'inizio del rapporto, con conseguente variabilità della sede di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 683 del 21/01/1995