Lavoro - lavoro subordinato - in genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996
Lavoro subordinato - Vincolo di soggezione del lavoratore - Estremi - Emanazione di ordini - Attività di controllo - Requisiti - Qualificazione del rapporto come subordinato o come autonomo - Criteri generali ed astratti - Censurabilità in cassazione - Valutazione delle risultanze processuali per la qualificazione dello specifico rapporto - Esclusione.
Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - con cui si era escluso il carattere subordinato di un'attività di cura e vigilanza di un piccolo terreno - rilevando in particolare che ai fini in esame era irrilevante l'eventuale qualificabilità come "domestico" del lavoro dedotto in giudizio, sostenuta dal ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996