Lavoro - lavoro subordinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6389 del 25/11/1982
Configurabilità - condizioni - inserimento della prestazione lavorativa nell'altrui attività produttiva - insufficienza - contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro - necessità.
Ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è sufficiente che la prestazione lavorativa si svolga con inserimento nell'altrui attività produttiva, potendo uno stabile collegamento fra l'una e l'altra ravvisarsi anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore, quali gli agenti di commercio ed è, invece, necessario che tale organico inserimento nell'impresa del datore di lavoro si svolga attraverso il contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest'ultimo e cioè con i connotati propri della subordinazione. (nella specie, affermando questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano escluso la sussistenza di un rapporto di Agenzia e ritenuto quella di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un lavoratore che, oltre a compiti di personale promozione delle vendite, ne esercitava altri, preminenti, di scelta, selezione, direzione e coordinamento di produttori, percependo anche una percentuale sulle vendite da costoro realizzate, senza verificare se la collaborazione così prestata e retribuita si fosse svolta con il menzionato carattere di subordinazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6389 del 25/11/1982