Scomparsa della persona - assenza - effetti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 299 del 14/01/1983
Immissione nel possesso temporaneo dei beni - poteri dei presunti superstiti - domanda diretta al conseguimento di prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali - ammissibilità - esclusione.*
La disciplina dell'immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell'ammissione all'Esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall'art. 50 cod. civ. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell'assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l'introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell'assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, Enpam).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 299 del 14/01/1983