Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 441 del 18/01/1983
Tirocinio (apprendistato) - retribuzione - determinazione - criteri - misura della retribuzione prevista dal contratto collettivo o dall'accordo aziendale - verifica del giudice della corrispondenza di detta misura ai principi stabiliti dallo art. 36 cost. - necessità - adeguamento.
In osservanza del principio della retribuzione sufficiente sancito dall'art. 36 della Costituzione, che trova applicazione anche in materia di apprendistato, nonostante la specialità di tale rapporto, l'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 (contenente il regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato) - che, per l'ipotesi di Mancanza di Disposizioni della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione, richiama l'art. 2099 cod. civ. - deve essere interpretato nel senso che al giudice, pur in presenza di un contratto collettivo o di un accordo aziendale, è consentito verificare, sulla base della relativa domanda proposta dallo interessato, se la retribuzione prevista dal contratto o dallo accordo risulti o meno rispondente ai principi stabiliti dalla norma costituzionale citata e procedere, eventualmente, allo adeguamento di essa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 441 del 18/01/1983