Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3977 del 14/06/1986
Assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria - patto di prova - ammissibilità - limiti.
Anche nel caso di assunzione obbligatoria di un soggetto appartenente ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 è pienamente ammissibile il patto di prova e quindi è possibile il recesso del datore di lavoro per il mancato superamento della prova stessa da parte del lavoratore, purché l'esperimento sia condotto con mansioni compatibili con lo stato di Invalidità o di minorazione fisica del lavoratore protetto, sì che l'esito conclusivo dello stesso non possa in alcun modo essere influenzato da considerazioni e rilievi sul minor rendimento di tali lavoratori, dovuto alla loro Invalidità o menomazione. L'esito della prova può sempre essere Sindacato dal giudice (su richiesta del lavoratore) allo scopo di verificare, sulla base delle eventuali doglianze di quest'ultimo, licenziato per il mancato superamento della prova, se il recesso del datore di lavoro sia stato, o meno, nel caso concreto giustificato da una corretta conduzione del pattuito esperimento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3977 del 14/06/1986