Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 615 del 22/01/1987
Leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - applicabilità - esclusione - limiti - distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato - inammissibilità.
Il rapporto di lavoro subordinato a domicilio, disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877, non sono in via generale applicabili - nel silenzio al riguardo della stessa legge - le norme in tema di Estinzione del rapporto di lavoro subordinato dettate dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, tranne che, per l'accordo delle parti o per le concrete modalità del suo svolgimento, lo stesso abbia ad oggetto una qualificata e ragionevole continuatività di prestazioni lavorative, secondo l'ipotesi (peraltro non esaustiva) del secondo comma dell'art. 11 della citata del 1973, che fa riferimento alla durata dell'ordinario orario di lavoro previsto nel settore di attività produttiva esercitata dall'impresa interessata. Tale principio non implica una distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, atteso che la Mancanza della continuità delle prestazioni non esclude affatto la sussistenza di quell'attenuata subordinazione che la legge n. 877 del 1973 ha introdotto come species derogatoria rispetto al genus delineato dall'art. 2094 cod. civ., sicché il lavoro a domicilio, ancorché precario, resta pur sempre uno speciale rapporto di lavoro subordinato, ben differenziabile dal rapporto di lavoro autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 615 del 22/01/1987