Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8922 del 01/12/1987
Collocamento al lavoro - violazione delle norme sul collocamento - prestazioni di fatto del lavoro - mancato esercizio da parte del p.m. dell'azione di annullamento del contratto concluso in violazione delle predette norme - attività suppletiva del giudice - inammissibilità - recesso del datore di lavoro fondato su detta violazione - illegittimità - domanda di reintegrazione ex art. 18 st. Lavoratori – ammissibilità.
In caso di contratto di lavoro concluso in violazione delle norme sul collocamento - contratto che è impugnabile dal pubblico ministero senza che all'eventuale mancato Esercizio di tale Azione di annullamento possa supplire il giudice del lavoro - l'astratta annullabilità ex se del negozio non può costituire valida ragione di recesso del datore di lavoro, ne' può rappresentare ostacolo all'accoglimento della domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 stat. Lavoratori. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8922 del 01/12/1987