Libretto di lavoro - annotazioni o dichiarazioni del datore di lavoro - valore probatorio.
Le annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi. Tali indicazioni, però, ben possono essere contrastate con altri mezzi di prova documentali, testimoniali o anche solo presuntivi, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ. è limitato alla prova contro documenti che racchiudano una convenzione fra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 510 del 22/01/1988