Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (postcorporativi) - libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale - lavoro a cottimo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 692 del 27/01/1988
Ritmi di cottimo - prefissazione - materia di contrattazione collettiva - irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori rifiutatisi di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali - condotta antisindacale – configurabilità.
La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell'esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Ne deriva che la scelta e l'attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano Esercizio di attività sindacale, con lo ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che - oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto - si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 692 del 27/01/1988