Art. 52 Costituzione - Retroattività - Esclusione - Diritto alla tutela della posizione lavorativa in caso di adempimento agli obblighi di leva - Prescrittibilità.
In tema di licenziamento per adempimento di obblighi di leva, la garanzia accordata dall'art. 52 Costituzione non è assoluta ed illimitata, dovendo la tutela della posizione di lavoro del cittadino essere contemperata con il rispetto di esigenze di carattere pubblico e generale, come l'esigenza di certezza che è alla base della prescrizione, istituto che, pertanto, opera anche con riguardo al diritto costituzionalmente garantito previsto dall'art. 52 Costituzione, norma che peraltro non è retroattiva ed è pertanto inapplicabile ai rapporti di lavoro esauriti prima della sua entrata in vigore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4029 del 22/04/1999