Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11810 del 21/11/1998
Richiesta numerica - Avviamento di alcuni lavoratori - Impugnativa in sede amministrativa di tali atti e della graduatoria da parte di altro lavoratore - Conseguente avviamento di questo lavoratore - Difetto di contestazione della legittimità del nuovo avviamento - Diritto all'assunzione - Sussistenza - Condizionamento dello stesso all'annullamento dei precedenti contratti di lavoro su azione del pubblico ministero - Esclusione.
Nel caso in cui, dopo l'avviamento di alcuni lavoratori al datore di lavoro che abbia rivolto all'ufficio di collocamento una richiesta numerica, venga avviato un ulteriore lavoratore a seguito della impugnativa da parte di quest'ultimo davanti al giudice amministrativo della graduatoria dei lavoratori da avviare e degli atti di avviamento al lavoro, nel giudizio promosso da detto lavoratore a tutela del suo diritto all'assunzione, non può ritenersi che il diritto del medesimo all'assunzione - derivante dall'atto di avviamento in difetto di contestazione della sua legittimità - sia condizionato all'esperimento da parte del pubblico ministero dell'azione di annullamento, a norma dell'art. 2098 cod. civ., dei contratti di lavoro precedentemente stipulati, sia per l'insussistenza dei presupposti di tale azione, sia perché in tale maniera si degraderebbe al livello di un mero interesse legittimo il diritto soggettivo all'assunzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11810 del 21/11/1998