Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11335 del 10/11/1998
Servizio militare di leva - effetti - sospensione del rapporto e conservazione del posto di lavoro - operatività - Proroga del termine - Esclusione - Fattispecie relativa alla tempestività della richiesta di godere del diritto alla preferenza in caso di nuove assunzioni ex art.23 della legge n. 56/1987.
Nei normali contratti a termine - finalizzati a soddisfare esigenze temporanee ed improrogabili del datore di lavoro -, in caso di prestazione da parte del lavoratore del servizio militare obbligatorio di leva, si verifica la sospensione del rapporto con la conservazione del posto di lavoro (art. 1 D.Lgs. C.P.S. n. 303 del 1946 e art. 22 legge n. 958 del 1986), ma non anche la proroga della scadenza del contratto (che sarebbe un effetto ulteriore rispetto a quelli richiesti dal rispetto della norma protettiva di cui all'art. 52 Cost.), diversamente da quanto può invece verificarsi nei contratti di formazione e lavoro, aventi causa complessa comprensiva della finalità dell'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro. (Nella specie la proroga o meno della scadenza del contratto rilevava anche ai fini della tempestività della richiesta del lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, in base alla disciplina al riguardo dettata dall'art. 23, comma secondo, legge n. 56 del 1987, per i contratti a termine stipulati nelle ipotesi di cui all'art. 8 - bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 1983).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11335 del 10/11/1998