Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7767 del 24/06/1992
Libretto di lavoro, certificato di lavoro - Annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Prove contrarie - Ammissibilità.
Le annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla l. 10 gennaio 1935, n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni, però, ben possono essere contrastate con altri mezzi di prova documentali , testimoniali o anche solo presuntivi, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ. è limitato alla prova contro documenti che racchiudano una convenzione fra la parti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7767 del 24/06/1992