Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1433 del 15/02/1997
Elemento della subordinazione - Configurabilità - Necessità di direttive specifiche e reiterate da parte del datore del lavoro - Esclusione - Iscrizione del lavoratore all'albo delle imprese artigiane, prestazioni di lavoro per più imprese ed emissione di fattura per le singole prestazioni - Irrilevanza - Requisito della coappartenenza di attrezzature e materie prime per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 858 del 1980 - Necessità.
Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio non sono necessarie la continuità sistematica delle prestazioni lavorative e le analitiche prescrizioni circa il lavoro da svolgere, essendo invece sufficiente che le prescrizioni stesse siano inizialmente impartite al prestatore, restando questo sottoposto al più penetrante controllo del datore di lavoro al momento della riconsegna del prodotto, senza che possano costituire elementi sintomatici idonei ad escludere la natura subordinata del rapporto la circostanza che il lavoratore sia iscritto all'albo delle imprese artigiane, lavori per più imprese, emetta regolare fattura per le sue prestazioni, o abbia libertà di scelta circa il tempo di lavoro. Tuttavia, ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, occorre pur sempre - esclusivamente per i rapporti anteriori all'entrata in vigore della Legge n. 858 del 1980 - la comproprietà, tra datore e prestatore di lavoro, dei materiali e della attrezzature.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1433 del 15/02/1997