Novazione oggettiva - Responsabilità per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro - Persistenza - Fondamento.
Nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per novazione oggettiva - così come non si estinguono le obbligazioni già venute in essere al momento della novazione, ai sensi dell'art. 2130 cod. civ., e la responsabilità per danni sopravvive in tutti casi di cessazione del rapporto di lavoro - non viene meno la responsabilità del dipendente per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro i cui effetti si dispieghino compiutamente anche durante lo svolgimento del rapporto successivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005