Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14282 del 07/07/2005
Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare - Intervento del fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposti nel caso di eredità accettata con beneficio d'inventario - Fattispecie.
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto gravante sull'eredità accettata con beneficio d'inventario, presupposto per l'obbligo di intervento del fondo è l'esistenza e consistenza del credito risultante da un titolo giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire, non essendo a tal fine idonei lo stato di graduazione formato dall'erede e l'intervento del notaio nella procedura di accettazione con beneficio d'inventario. Tale presupposto precede logicamente l'accertamento dell'insufficienza del patrimonio beneficiato, non precluso dall'impossibilità di un'azione esecutiva individuale "ex" art. 506 cod. civ., atteso che la costante presenza del notaio e le forme previste dalla legge (artt. 498 e ss cod. civ.) consentono l'accertamento di tale insufficienza con garanzie non minori di quelle di un'azione esecutiva conformata all'ordinaria diligenza ed esercitata in modo serio ed adeguato. (Nella specie la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza che aveva accolto la domanda nei confronti del fondo sul presupposto della definitività dello stato di graduazione e dell'incapienza riscontrata dal rendimento del conto).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14282 del 07/07/2005