Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3607 del 02/05/1990
Corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori indetti dalle imprese - oggetto esclusivo del contratto - insegnamento - prestazioni di attività fisica ed intellettuale - assimilabilità alla prestazione del lavoratore subordinato - esclusione - limiti - accertamento - criteri.
Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e quindi non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione della impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del corso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3607 del 02/05/1990