Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 658 del 01/02/1990
Incensurabilità in cassazione - limiti - fattispecie relativa alle contrattazioni degli autoferrotranvieri del 1976, 1980 e 1982 in tema di computabilità del compenso per lo straordinario di turno ai fini del trattamento economico per riposi compensativi, ferie e mensilità aggiuntive.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua della contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri del 1976, 1980 e 1982, aveva affermato la computabilità del compenso per lo straordinario di turno ai fini del trattamento economico per riposi compensativi, ferie e mensilità aggiuntive, ritenendo, in particolare, che tale compenso, non compreso tra le voci positivamente indicate come componenti della retribuzione normale, ne facesse tuttavia parte in quanto non inserito nell'elenco delle voci escluse dalla retribuzione predetta ed in quanto equivalente ad una Competenza accessoria).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 658 del 01/02/1990