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Formazione collegio giudicante -iscrizione - lavoro subordinato

1-formazione collegio giudicante -

2-iscrizione - lavoro subordinato

 

1-Qualora il procedimento per la cancellazione dall'albo innanzi il Consiglio dell'Ordine circondariale non si esaurisca in un'unica udienza, non trova applicazione il principio sull'unità e continuità della formazione del collegio giudicante, attesa la sua natura amministrativa. Pertanto la mancata presenza alla successiva udienza di due consiglieri che avevano partecipato alla precedente adunanza non costituisce motivo di nullità del provvedimento adottato. Non è quindi viziato il provvedimento di cancellazione adottato con una composizione del Collegio diversa rispetto a quella dell'adunanza che aveva deliberato l'apertura del procedimento, perché tale provvedimento è solo prodromico a quest'ultimo.

2-L'eccezione al principio dell'incompatibilità dell'iscrizione nell'Albo con esercizio di attività di lavoro subordinato non si riferisce anche ad "istituzioni pubbliche", quali le società di capitali che perseguano finalità pubbliche, o finanziate con risorse dello Stato o con entrate proprie previste da leggi. (Nella fattispecie è stato escluso il diritto all'iscrizione di un dipendente dalla S.p.A. Aeroporti di Roma). (C.N.F. - 5 DICEMBRE 1989, N. 164 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. RICCIARDI - P.M. IANNELLI (concl. Conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell'Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).