Assenza e dichiarazione di morte presunta - ragioni eventuali della persona scomparsa - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4338 del 24/10/1989
In genere - curatore dello scomparso - poteri - diritto al trattamento di pensione di vecchiaia precedentemente acquisito dallo scomparso - legittimazione alla riscossione dei ratei pensionistici - inclusione - durata - mancanza della prova dell'esistenza in vita del pensionato ex art. 69 cod. Civ. - irrilevanza.*
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dello art. 48 cod. civ., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione - la quale, in Mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 49 cod. civ.) - sia di ostacolo la mancata prova dell'esistenza in vita del pensionato ai sensi dello art. 69 cod. civ. (secondo cui "nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è NATO"), essendo tale norma inapplicabile alla specie per l'indubitabile anteriorità dell'insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare. ( V 5988/88, mass n 460418; ( V 299/83, mass n 425112).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4338 del 24/10/1989