Liquidazione giudiziale equitativa - Parere dell'associazione professionale - Acquisizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014