Contratto di lavoro a progetto - Recesso anticipato per giusta causa - Clausola penale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di contratto di lavoro a progetto, il recesso anticipato per giusta causa, regolato dall'art. 67, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non comporta l'obbligo di corresponsione di alcuna penale, dovendosi interpretare l'eventuale clausola penale recepita nel contratto come intesa a disciplinare le sole ipotesi di recesso "ad nutum" in quanto funzionale a rafforzare il vincolo contrattuale e a liquidare preventivamente, a favore della parte adempiente, la prestazione risarcitoria spettante per l'inadempimento della controparte, e non potendo viceversa trovare applicazione al caso in cui il recesso è fatto per giusta causa, in quanto, altrimenti, verrebbe a beneficiare della penale la parte inadempiente agli obblighi contrattuali.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013