Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Presunzione - Insussistenza.
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2769 del 06/02/2014