Nullità di cessione di ramo d'azienda - Diritto dei lavoratori, trasferiti e regolarmente retribuiti, al risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ. - Retribuzione corrisposta dal cessionario al lavoratore - Detraibilità.
In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16694 del 25/06/2018