Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione – decadenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16591 del 22/06/20
Interruzione - Atto scritto di un'organizzazione sindacale - Sufficienza - Successiva autonoma impugnazione del lavoratore - Termine per l'impugnazione giudiziale - Decorrenza - Dall'impugnazione del lavoratore - Fondamento.
In tema di licenziamenti individuali, il termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dapprima dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e poi dalla l. n. 92 del 2012, può essere interrotto con atto scritto anche di un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura ovvero la ratifica da parte del lavoratore; tuttavia, ove quest'ultimo - personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale - abbia tempestivamente avanzato autonoma impugnativa, il successivo termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorre da quest'ultima impugnazione, rispetto alla quale vi è la certezza della cognizione dell'atto da parte dell'interessato, in una prospettiva di pienezza ed effettività della tutela giudiziaria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16591 del 22/06/2018