Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - somministrazione di lavoro - comunicazione alle oo. ss. - previsione a pena di nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26670 del 22/10/2018
>>> In tema di somministrazione di lavoro, l'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), nel prescrivere a carico dell'utilizzatore l'obbligo di comunicare alle OO. SS. il numero dei lavoratori somministrati ed i motivi del ricorso alla somministrazione, non assume il carattere di norma imperativa e si limita a configurare un mero obbligo informativo la cui violazione non genera la nullità, né genetica, né funzionale, del contratto di somministrazione, essendo sanzionata esclusivamente in sede amministrativa ex art. 18, comma 3 bis, del d.lgs. citato.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26670 del 22/10/2018