Licenziamento per ritorsione
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere - licenziamento per ritorsione - distribuzione dell'onere della prova tra datore di lavoro e lavoratore - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26035 del 17/10/2018
>>> In tema di licenziamento, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ex art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva dichiarato nullo un licenziamento collettivo effettuato nei confronti di alcuni dipendenti, desumendone il carattere ritorsivo da gravi e concordanti elementi presuntivi, quali la persistenza nella struttura aziendale dell'unità nella quale lavorava il personale licenziato, l'illegittimità della procedura di mobilità che lo aveva coinvolto e l'adozione di criteri di scelta atti a consentire una selezione assolutamente discrezionale dei lavoratori da licenziare).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26035 del 17/10/2018