Licenziamento orale o dimissioni del lavoratore
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - in genere - causa della risoluzione del rapporto -licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018
>>> Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697,comma 2, c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il lavoratore non avesse dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, risultando unicamente una missiva - inviata dal difensore del lavoratore oltre un mese dopo l'interruzione del rapporto - nella quale si lamentava solo la mancata regolarizzazione, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento ovvero ad un recesso da parte dello stesso lavoratore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018