Novazione oggettiva
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - capo-cantiere - novazione oggettiva - presupposti - modifica degli elementi accessori - irrilevanza - accertamento del giudice di merito - censurabilità in sede di legittimità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27390 del 29/10/2018
>>> La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso costituissero indici della novazione del rapporto di lavoro il mutamento di sede, la creazione di una struttura autonoma o ancora le modifiche relative all'ammontare della retribuzione, trattandosi di elementi accessori del rapporto obbligatorio).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27390 del 29/10/2018