Esercizio del potere disciplinare con sanzione conservativa
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - esercizio del potere disciplinare con sanzione conservativa - successivo passaggio in giudicato della pronuncia di condanna penale per i medesimi fatti - sanzione espulsiva fondata sulla condanna penale - illegittimità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27657 del 30/10/2018
>>> L'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte aventi rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare; non è difatti consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare ed in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, nella sentenza 4.3.2014, Grande Stevens ed altri c.Italia, (che ha sancito la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto "punitivo", del divieto di "ne bis in idem"), che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica. (Nella specie la S.C. ha valutato illegittimo il licenziamento di un dipendente di Poste s.p.a., già sospeso per essersi appropriato di bonifici di pertinenza della clientela, intimato dopo la condanna per il delitto di peculato relativa agli stessi fatti).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27657 del 30/10/2018