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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo – interpretazione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo – interpretazione - determinazione della base di calcolo degli istituti cd. indiretti - principio di onnicomprensività della retribuzione - insussistenza - compenso per lavoro straordinario - inclusione - condizioni - art. 14 del C.C.N.L. industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 - retribuzione globale di fatto – nozione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 28937 del 12/11/2018

In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, laddove l'art. 14 del C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 prevede che le ferie e la tredicesima mensilità siano retribuite con la retribuzione globale di fatto e con esclusione dei compensi accidentali per prestazioni svolte in particolari condizioni di ambiente, luogo e tempo, va computato il lavoro straordinario reso con continuità, restando irrilevante il richiamo al moltiplicatore 173 - contenuto nell'art. 12 del citato C.C.N.L. - in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 28937 del 12/11/2018

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