Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - assunzione in prova - in genere - patto di prova - ripetizione in sequenza di contratti - legittimità - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 28930 del 12/11/2018
La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la prova perché giustificata - a parità di mansioni di recapito - dalla ravvisata diversità comportata dallo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con conseguente esigenza dell'imprenditore di potere pienamente utilizzare il dipendente in tutte le attività riconducibili alla qualifica contrattuale, rispetto all'assunzione a termine, disposta per pochi mesi e per sopperire ad esigenze transitorie).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 28930 del 12/11/2018