Lavoro subordinato - orario di lavoro – Cass. 12659/2019
Plurime violazioni in materia di orario di lavoro - Criterio del cd. cumulo materiale - Applicabilità - Fondamento - Disciplina sanzionatoria ex art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Principio della reviviscenza normativa - Operatività - Disciplina ex r.d.l. n. 692 del 1923 e l. n. 370 del 1934 – Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie .
In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della l. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della l. n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12659 del 13/05/2019 (Rv. 654065 - 01)