Lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - Cass. 13648/2019
Diritti del prestatore di lavoro – Cessione di azienda realizzata di fatto - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto con il cessionario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di una lavoratrice, volta a fare accertare che, per effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a tempo determinato da parte del datore "cessionario", si era determinata la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13648 del 21/05/2019 (Rv. 653965 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2112 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda