Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 13649/2019
Diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – Inidoneità fisica sopravvenuta - Adattamenti organizzativi - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Obbligo di interpretazione conforme all'art. 5 della Dir. 2000/78/CE - Fatto anteriore al recepimento della direttiva - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5, considerato l'obbligo del giudice nazionale di offrire una interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi di una direttiva anche prima del suo concreto recepimento e della sua attuazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente - dichiarato inidoneo alle mansioni di autista ed adibito, inizialmente, a compiti di aiuto meccanico e, successivamente, a mansioni di addetto alle pulizie, per essersi il medesimo rifiutato di svolgere tali ultime mansioni - sul rilevo che la stessa società datrice aveva dimostrato di poter adibire il lavoratore ai predetti compiti, compatibili con le menomazioni fisiche ed in adempimento dell'obbligo di adozione di accorgimenti ragionevoli esigibili).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13649 del 21/05/2019 (Rv. 653966 - 02)