Assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Contratti di somministrazione a termine illegittimi - Costituzione del rapporto con l'utilizzato re - Successivo contratto a tempo determinato - Novazione del precedente rapporto - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato.
L'accertamento dell'illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore non determinano di per sé l'illegittimità del successivo contratto di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti e non travolgono il giudicato che si sia eventualmente formato sulla legittimità di esso, dovendosi ritenere, alla luce della diversità delle due tipologie contrattuali, che il contratto a termine abbia efficacia novativa del precedente rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13515 del 20/05/2019 (Rv. 653957 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1230 – Novazione oggettiva
Cod. Civ. art. 1231 – Modalità che non importano novazione