Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 13534/2019
Licenziamento individuale - per giusta causa – Norme elastiche (clausole generali) - Interpretazione - Collegamento della previsione astratta al caso concreto - Attività del giudice del merito - Vizio di sussunzione - Sindacabilità ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva aggredito fisicamente una collega sul luogo di lavoro, in quanto la ricorrente non aveva indicato i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13534 del 20/05/2019 (Rv. 653963 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso